Terms & Services
Condizioni Generali di Fornitura
Ultimo aggiornamento: 11/06/2025
Sono di seguito indicate le condizioni generali di fornitura applicabili ai contratti di Stokastica Srl.
Art. 1 Definizioni
Ai fini del Contratto si intende per:
Fornitore: Stokastica S.r.l., P. I. e C.F.IT03302260215, corrente in 39100 Bolzano, Corso Italia, 30/A.
Cliente: la persona o il soggetto che affida al Fornitore l'incarico di realizzare il Progetto.
Condizioni generali di Fornitura: questo testo (anche “CGF”).
Contratto: il documento inviato da Stokastica al Cliente (che fa riferimento all’ultima Offerta concordata con il Cliente), debitamente sottoscritto dal Cliente.
Offerta: il separato documento, contenente la descrizione dettagliata dei Servizi, concordati con il Cliente, con l’indicazione analitica del Prezzo/dei Prezzi.
Prezzo: la somma concordata in pagamento per il Progetto.
Progetto: l'insieme dei Servizi, o il singolo Servizio, che formano oggetto del Contratto.
Terzi: soggetti estranei al Contratto, diversi da Fornitore e Cliente.
Servizio: l'attività di realizzazione dei servizi elencati negli artt. da 3 a 7, resa dal Fornitore al Cliente in esecuzione del Contratto.
Conferma di attivazione: la comunicazione e-mail, o la video call o il meeting in presenza in ogni caso denominato “kick-off”, con la quale si conferma l’avvenuta attivazione del Servizio.
Piano tariffario: il prospetto che comprende ciascuno degli elementi del corrispettivo per l’erogazione del Servizio e/o dei Servizi oggetto di pattuizione.
Condizioni particolari: la disciplina - ove differente dalle Condizioni Generali di Fornitura - per la fruizione di specifici Servizi.
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
- Il Contratto ha ad oggetto la realizzazione del Progetto, definito nell’Offerta a scelta tra le tipologie di Servizi disponibili, come descritte negli artt. da 3 a 7.
- Un Contratto viene a giuridica esistenza tra Fornitore e Cliente solo se è debitamente firmato dal Cliente nella sua interezza, senza aggiunte o cancellazioni alcune. Altrimenti trattasi di una controproposta del Cliente, non vincolante per il Fornitore.
- Le seguenti condizioni generali di fornitura (CGF) disciplinano il perfezionamento nonché l’esecuzione di ogni Contratto/ogni Offerta tra il Fornitore e il Cliente. Essi hanno effetto anche per eventuali Contratti futuri e successivi al primo, senza necessità che debbano essere accettate una seconda volta dopo la prima accettazione. Con la sottoscrizione da parte del Cliente del Contratto, il Cliente accetta le CGF come parte integrante dei Contratti presenti e futuri.
- Con la sottoscrizione da parte del Cliente di un Contratto (e, quindi, con la conseguente accettazione anche delle presenti CGF), il Cliente accetta che il Fornitore rifiuta l’accettazione di condizioni generali di acquisto o altra natura da parte del Cliente, le quali non sono vincolanti per il Fornitore.
- La sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente configura un accordo irrevocabile per il Cliente. Tale sottoscrizione deve avvenire entro giorni trenta (30) dall’invio del Contratto, altrimenti il Fornitore ha sempre diritto di rivedere i termini dello stesso Contratto.
- Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, se la sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente avviene oltre il settimo (7) giorno dall’invio al Cliente, tutti i termini di consegna eventualmente indicati nel Contratto si considerano spostati in avanti per tanti giorni quanti il Fornitore riceve il Contratto sottoscritto oltre tale periodo. A titolo esemplificativo: se il Fornitore riceve il Contratto sottoscritto dal Cliente diciassette (17) giorni dopo l’invio telematico del Contratto al Cliente, tutti i termini di consegna indicati nel Contratto sono spostati in avanti per giorni dieci (10).
- In caso di contraddizioni tra le presenti CGF e il Contratto prevale il Contratto.
- La descrizione dei servizi contenuta nelle presenti CGF è generale ed indicativa. In quanto tale, il Cliente è informato che per stabilire la conformità del risultato di un Servizio prestato dal Fornitore agli accordi intrapresi tra le Parti nel Contratto, unico punto di riferimento può essere la descrizione del Servizio nell’Offerta.
- Al contempo, se un Servizio non è descritto e remunerato nell’Offerta, il Cliente non ha titolo per chiedere al Fornitore la relativa esecuzione, se non dopo aver stipulato i termini di esecuzione di tale Servizio a mezzo di un nuovo Contratto.
Art. 3 Data Science & Data Engineering
- Oggetto del Servizio
Il Servizio di Data Science & Data Engineering comprende l’insieme delle attività finalizzate alla raccolta, trasformazione, modellazione, analisi e valorizzazione dei dati forniti dal Cliente o da fonti autorizzate, al fine di estrarre conoscenza utile per il supporto decisionale, l’ottimizzazione di processi aziendali, la realizzazione di modelli predittivi o l’abilitazione di funzionalità avanzate in prodotti digitali. - Ambito delle Attività
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio può includere:- Analisi dei requisiti informativi e delle fonti dati disponibili;
- Progettazione e implementazione di pipeline di raccolta, normalizzazione, validazione e storage dei dati (Data Engineering);
- Esplorazione, pulizia e preparazione dei dati (Data Preparation);
- Costruzione, addestramento, validazione e tuning di modelli statistici o algoritmi di machine learning (Data Science);
- Produzione di report, visualizzazioni interattive o dashboard;
- Supporto alla messa in produzione e integrazione dei modelli in ambienti software indicati dal Cliente.
- Responsabilità del Fornitore
Il Fornitore si impegna a fornire il servizio secondo le buone pratiche di settore, impiegando metodologie, strumenti e tecnologie adeguate. I risultati ottenuti mediante tecniche di analisi o modellazione predittiva saranno da intendersi come supporto alle decisioni, senza garanzia di risultati certi o prestazioni future. - Responsabilità del Cliente
Il Cliente è tenuto a:- Fornire dati accurati, aggiornati e in un formato accessibile;
- Garantire la titolarità o il diritto all’uso dei dati condivisi;
- Collaborare attivamente per la definizione delle specifiche progettuali, l’interpretazione dei risultati e l’eventuale fase di validazione.
Consegne e Output
Gli output del servizio sono definiti nell’Offerta/Contratto e possono comprendere codici sorgente, modelli analitici, report tecnici, dataset strutturati, ambienti esecutivi o documentazione tecnica. Il trasferimento dei materiali avviee nei formati tecnici più idonei all’uso previsto, secondo le modalità e tempistiche definite nell’Offerta/Contratto.
Art. 4 Formazione
- Oggetto del Servizio
Il Servizio di Formazione ha per oggetto la progettazione e l’erogazione di attività formative personalizzate o standardizzate, finalizzate al trasferimento di competenze tecniche, metodologiche o strategiche in ambiti concordati tra le Parti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – intelligenza artificiale, data science, automazione dei processi, strumenti digitali, change management, innovazione e trasformazione digitale. - Modalità di Erogazione
La formazione potrà essere erogata in presenza, da remoto (sincrona o asincrona), o in modalità mista (blended), secondo le modalità, il calendario e i canali concordati. Le sessioni formative potranno essere individuali, in piccoli gruppi o rivolte a platee più ampie, in funzione degli obiettivi formativi. - Contenuti e Materiali Didattici
I contenuti saranno definiti congiuntamente sulla base delle esigenze del Cliente, eventualmente articolati in moduli tematici, e potranno includere:- Lezioni frontali teoriche e pratiche;
- Esercitazioni guidate, laboratori e casi d’uso applicativi;
- Materiali didattici digitali o cartacei (slide, dispense, registrazioni, esercizi, demo, ecc.);
- Questionari di valutazione e feedback formativi.
- Responsabilità del Fornitore
Il Fornitore si impegna a garantire la qualità dei contenuti e l’adeguatezza dei formatori impiegati, selezionati in base alla loro competenza e all’esperienza nell’area oggetto della formazione. È altresì responsabile della predisposizione e fornitura dei materiali didattici previsti. - Responsabilità del Cliente
Il Cliente è tenuto a:- Fornire indicazioni chiare circa gli obiettivi, i destinatari e i vincoli organizzativi della formazione;
- Favorire la partecipazione attiva dei propri dipendenti o collaboratori alle sessioni formative;
- Mettere a disposizione eventuali strumenti, ambienti o supporti logistici concordati per l’erogazione in presenza o da remoto.
- Certificazioni e Attestazioni
Salvo diversa indicazione, al termine della formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione nominale, senza valore legale o abilitante. La certificazione delle competenze è disponibile, ove prevista, solo su specifica richiesta e potrà essere soggetta a condizioni aggiuntive. - Diritti d’Uso sui Materiali
Tutti i materiali forniti durante la formazione restano di proprietà del Fornitore, salvo accordi specifici. Il Cliente e i partecipanti potranno farne uso esclusivamente per fini interni e non commerciali, nel rispetto delle normative sul diritto d'autore.
Art. 5 Software Engineering
- Oggetto del Servizio
Il Servizio di Software Engineering comprende la progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione, l'evoluzione e la manutenzione di soluzioni software su misura o basate su componenti preesistenti, con l’obiettivo di soddisfare requisiti funzionali e non funzionali definiti con il Cliente. - Ambito delle Attività
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio può includere:- Analisi dei requisiti funzionali, tecnici e di contesto;
- Progettazione architetturale e definizione della stack tecnologica;
- Sviluppo di software, applicazioni web/mobile, API, microservizi o moduli integrabili;
- Integrazione con sistemi esistenti e connettori esterni;
- Testing (unitario, funzionale, di regressione, ecc.) e validazione;
- Documentazione tecnica e di utilizzo;
- Deployment in ambienti di sviluppo, staging o produzione;
- Supporto post-rilascio, evolutivo o correttivo.
- Metodologia di Lavoro
Il servizio può essere erogato secondo modelli di progetto a ciclo chiuso (waterfall), iterativi/incrementali o agili (agile/scrum/kanban), in funzione delle esigenze del Cliente e della natura del progetto. Le modalità operative saranno descritte nell’offerta o ordine specifico. - Responsabilità del Fornitore
Il Fornitore si impegna a:- Operare secondo standard di qualità e sicurezza adeguati;
- Adottare pratiche di versionamento, controllo del codice sorgente e automazione ove applicabile;
- Consegnare il software in stato funzionante, testato e documentato secondo quanto previsto.
- Responsabilità del Cliente
Il Cliente è tenuto a:- Fornire le specifiche funzionali e tecniche richieste o partecipare alla loro definizione;
- Garantire l’accesso ai sistemi, ambienti o dati necessari allo sviluppo;
- Validare le funzionalità sviluppate entro i termini concordati e fornire riscontri tempestivi.
Art. 6 Disamina normativa
- Il Servizio ha ad oggetto la disamina complessiva di un Progetto già realizzato o da realizzare, al fine di fornire indicazioni sulla rispondenza alle principali normative di settore vigenti (p.es. normativa cookies, normativa privacy, normativa e-commerce, etc.). Se il Cliente non opta per il Servizio di disamina normativa (vale a dire, con espresso riferimento nell’Offerta), egli si assume ogni responsabilità per danni che possono derivare ed esime conseguentemente il Fornitore da tale responsabilità.
- Per rendere tale Servizio il Fornitore si avvale della collaborazione di professionisti esterni alla propria struttura, specialisti nell'ambito normativo.
- In ogni caso il Servizio ha ad oggetto la sola indicazione al Cliente, a mezzo di relazione scritta e senza vincolo di completezza, delle principali non conformità normative con i relativi suggerimenti di correttivo, e non impegna il Fornitore all'indicazione di tutte le non conformità. L'adozione dei correttivi opportuni è onere del Cliente ed il Fornitore non è responsabile per la mancata adozione dei correttivi.
Art. 7 Advisory & Consulting
- Il Servizio ha ad oggetto l'attività di affiancamento, di consulenza e di advisoring a mezzo telefono, email o internet per attività di tipo progettuale di ideazione, progettazione, sviluppo tecnico e grafico, implementazione e avvio di soluzioni innovative ad alto valore aggiunto dotate di strumenti e tecnologie di intelligenza artificiale.
- Il Servizio è limitato alle modalità, ai tempi ed alle condizioni particolari di prestazione indicate nell’Offerta.
- Il Servizio non è prestato presso il Cliente e non comprende l'attività di formazione del personale, salvo diversa ed espressa pattuizione e sempre tenuto conto di quanto specificato nell’Offerta.
- Si richiamano gli artt. 2.8 e 2.9 delle presenti CGF.
Art. 8 Durata del contratto
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali. La durata è stabilita nel documento denominato “Contratto”.
Art. 9 Recesso
- Il Cliente ha facoltà di recesso dal contratto ma è tenuto a corrispondere al Fornitore una penale, salvo il risarcimento del maggior danno.
- La penale per il recesso è pari al 100% del prezzo indicato nell’Offerta, detratto quanto già pagato eventualmente a titolo di anticipo. Per i servizi previsti dall’art. 4 non è prevista penale, fatto salvo il saldo delle attività svolte fino alla data del recesso. Resta inteso che in caso di recesso il Cliente rinuncia al trasferimento della proprietà intellettuale di quanto sviluppato, anche parzialmente, fino alla data di recesso.
- Per alcuni Servizi (articoli 3, 5 e 7 delle CGF) la disciplina del Recesso è ulteriormente dettagliata nel singolo contratto alla voce “Recesso del Cliente” e “Condizioni Particolari” cui si rimanda.
Art. 10 Pagamenti
- La consegna finale del Progetto ed il passaggio della proprietà intellettuale di cui all’art. 15 è subordinato all'integrale pagamento del Prezzo ed il Fornitore non è responsabile per i danni conseguenti al ritardo, nel caso in cui ometta la consegna del Progetto in attesa del saldo.
- È prevista la corresponsione di un anticipo prima dell’avvio dei lavori di fornitura nei termini e nei modi meglio specificati nell’Offerta o nel Contratto.
- Salvo diversa ed espressa indicazione, tutti i prezzi sono esclusi IVA.
- I prezzi indicati nell’Offerta si riferiscono solamente ai Prodotti e ai Servizi elencati in tale Offerta. Nel caso che successivamente alla data dell’Offerta dovessero essere ordinati altri Prodotti e/o Servizi, si applicano i prezzi applicati dal Fornitore in tale data successiva.
- Ad eccezione di errori/difetti del Progetto inquadrabili nella Classe di errore nr. 1 (vedasi art. 13.3 sotto), reclami e contestazioni di qualsiasi natura non danno al Cliente il diritto di sospendere, ritardare o disattendere i termini di pagamento concordati. In nessun caso sono accettabili reclami e contestazioni di qualsiasi natura se il Cliente non ha eseguito prima tutti i pagamenti concordati, inclusi pagamenti concernenti i Prodotti e/o Servizi contestati. A tale riguardo le parti concordano l’applicazione del principio “solve et repete”.
- Nel caso in cui il Cliente non paghi nei tempi concordati, ma anche nel caso che le parti avessero stipulato un pagamento rateale, e si verificano ritardi nel pagamento di anche una sola rata, il Fornitore ha il diritto di richiedere immediatamente il pagamento dell’intero residuo, salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, nonché esperire ogni altro rimedio a disposizione per legge (p.es. sospensione del Servizio). Il mancato pagamento del Prezzo o anche di solo una rata del Prezzo protrattosi per i trenta (30) giorni successivi alla scadenza prevista comporta, a discrezione del Fornitore, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore la penale prevista dall’art. 9.2.
- Fermo restando quanto sopra, nel caso di ritardo nel pagamento di anche una sola rata, si potranno applicare gli interessi di mora calcolati con riferimento all’attuale tasso EURIBOR 6 mesi + 5%, a cui si aggiungono i costi per il recupero del credito e tutte le spese connesse.
- La compensazione dei pagamenti suddetti con crediti del Cliente verso il Fornitore è ammissibile solo nel caso che l’esistenza e la esigibilità di tali crediti sia riconosciuta dal Fornitore o spetti di diritto.
- Il Fornitore si riserva di mettere in compensazione pagamenti e/o rate effettuate dal Cliente con pagamenti anteriori ed esigibili non saldati, incluse somme di cui al punto 10.7 sopra.
Art. 11 Informazioni
- Il Cliente trasmette senza ritardo le informazioni tecniche, commerciali e tutte le altre informazioni che il Fornitore richieda come necessarie alla continuazione del Progetto.
- In caso di mancato riscontro entro 15 giorni dalla richiesta, il Fornitore sospende la realizzazione del Progetto sino alla successiva comunicazione delle informazioni richieste.
Art. 12 Ritardi imputabili al Cliente
- In ogni caso di sospensione del Progetto per cause imputabili al Cliente il Fornitore non è responsabile per ritardo, perdita di dati o per impossibilità sopravvenuta.
- Il costo per la riattivazione del Progetto a seguito di sospensione è a carico del Cliente ed il Fornitore può riprendere il Progetto solo a seguito di integrale pagamento del Prezzo, degli interessi e dei costi di riattivazione o ripresa del Progetto.
Art. 13 Termini di consegna, conclusione del Progetto (accettazione), garanzia per vizi riscontrati dopo l’esame
- I termini di consegna indicati dal Fornitore non sono vincolanti, a meno che le parti non abbiano stipulato espressamente nell’Offerta, con l’indicazione della parola “vincolante”, che tali termini siano vincolanti. Anche nel caso che ci sia l’indicazione scritta della parola “vincolante”, il Fornitore non risponde per ritardi dovuti al Cliente, a forza maggiore, caso fortuito e/o a ritardi dei fornitori del Fornitore. In ogni caso rimane anche fermo quanto disposto sopra all’art. 2.6.
- Accettazione ed esame del Progetto: alla conclusione del Progetto, o di un singolo Servizio, il Fornitore comunica al Cliente l'avvenuto completamento, gli consegna i relativi documenti cartacei e digitali, e provvede ad eseguire una prova di collaudo. Il Cliente ha 15 giorni di tempo dal collaudo per sollevare contestazioni dettagliate e per iscritto, ai sensi dell’art. 17.2; il decorso del termine senza contestazioni costituisce da parte del Cliente accettazione senza riserve del Progetto come realizzato.
- In caso di contestazioni tempestive, dettagliate e scritte da parte del Cliente, le parti si accordano in buona fede sulla natura dell’errore/difetto, sulla base delle seguenti tre classi di errore:
- Classe di errore nr. 1: questa classe di errore sussiste quando l’uso proprio del risultato del lavoro non è possibile o gravemente limitato;
- Classe di errore nr. 2: questa classe di errore sussiste quando l’uso proprio del risultato del lavoro è ancora possibile;
- Classe di errore nr. 3: questa classe di errore sussiste quando l’uso proprio del risultato del lavoro è compromesso solo in maniera marginale.
Nel caso qui descritto all’art. 13.3, le parti devono redigere un protocollo di esame, in cui elencare eventuali errori riscontrati secondo le classi di errore sopra definiti.
In presenza di errori di cui alle classi 2 e/o 3, l’accettazione del Progetto non può essere rifiutata dal Cliente (e quindi eventuali pagamenti esigibili non possono essere sospesi), a condizione però che il Fornitore assicuri per iscritto di rimediare tale errore nel rispetto di una tempistica precisa e ragionevole.
In presenza di errori rientranti nella classe 1, l’accettazione del Progetto può essere rifiutata dal Cliente. In tale caso l’esame di accettazione deve essere rifatto entro due settimane dal giorno in cui il Fornitore ha comunicato al Cliente l'eliminazione dell’errore. Se tale termine di due settimane non viene rispettato dal Cliente, l’accettazione si considera come data.
Nel caso che il Fornitore non sia in grado entro 100 giorni di eliminare errori rientranti nella classe 1, il Cliente può recedere dal contratto e dovrà pagare il compenso pattuito solo fino al punto in cui egli trae vantaggio.
- Vizi del Progetto dopo l’accettazione: nell’eventualità che dopo la conclusione e accettazione del Progetto da parte del Cliente (art. 13.2 o art. 13.3 sopra) siano riscontrabili dei vizi non riconoscibili all’atto di accettazione, il Cliente è obbligato, a pena di decadenza, a comunicare tali difetti nascosti entro e non oltre giorni otto (8) dalla relativa scoperta. Il Fornitore è esonerato da ogni responsabilità per difetti del Progetto se la comunicazione di non-conformità è trasmessa tardivamente. A seguito della tempestiva e scritta comunicazione di non-conformità, il Fornitore è obbligato a correggere i difetti del Progetto nel più breve tempo possibile. In ogni caso, le parti concordano che il Fornitore ha diritto di eseguire - a sua semplice richiesta - una verifica per controllare la corretta gestione del Progetto consegnato. Per effettuare tale verifica il Cliente permette al Fornitore di accedere da remoto su eventuali cartelle (sui file, sui server, sulla parte informatica, etc.) del Progetto interessate.
- La presente garanzia per vizi si limita alla riparazione dei Prodotti difettosi, ovvero, a discrezione del Fornitore, alla relativa sostituzione ovvero alla riduzione del Prezzo. Le parti escludono che il Fornitore debba rispondere per danni consequenziali, diretti e indiretti, e/o lucro cessante.
Art. 14 Responsabilità
- Il Fornitore risponde unicamente per colpa grave e dolo. La responsabilità del Fornitore è in ogni caso esclusa nelle seguenti circostanze, che qui si elencano a titolo esemplificativo:
- il Cliente è sempre obbligato ad eseguire un back-up integrale e completo del suo sistema, prima di mettere a disposizione del Fornitore la chiave di accesso al suo sistema informatico;
- il Cliente è sempre obbligato a mantenere un sistema di protezione antivirus, che protegga anche le parti del suo sistema informatico che il Fornitore deve modificare;
- il Cliente è informato del fatto che l’esecuzione di alcuni progetti può comportare la sospensione di funzionamento anche di altre funzioni del suo sistema informatico;
- il Fornitore non risponde mai per danni causati dal malfunzionamento, dal ritardo, dalla sospensione o dall’interruzione totale di software di Terzi o di qualsiasi altro servizio prestato da Terzi, come per esempio non risponde per il caso che un tale software di Terzi sia stato installato dal Fornitore, ma anche nel caso che un tale software di Terzi sia installato direttamente dal Cliente, prima, durante o dopo l’esecuzione di un Progetto. Altro esempio in cui il Fornitore non risponde è il caso di perdita di dati per colpa del fornitore Terzo;
- il Fornitore non risponde mai per danni causati dal fatto che sia aggiornato o cambi del tutto la versione di un software di sistema (per es. Windows) o un browser;
- il Fornitore non è mai responsabile per contenuti ricevuti e/o diffusi online dal Cliente e/o per contenuti diffusi dal Fornitore ma messi a disposizione dal Cliente. A titolo meramente esemplificativo, il Cliente si assume sempre la responsabilità relativa gli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle comunicazioni obbligatorie, sul commercio elettronico, sulla pubblicità commerciale ed in generale per la conformità agli obblighi imposti dalla normativa che disciplina il settore di attività specifica del Cliente. Ogniqualvolta il Cliente mette a disposizione del Fornitore dati, il Cliente garantisce che la messa a disposizione avviene nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy ovvero in osservanza del Regolamento UE 679/2016, e che quindi il legittimo titolare dei dati abbia espressamente e per iscritto acconsentito all’uso da parte del Fornitore di tali dati con riferimento all’oggetto dello specifico Contratto stipulato tra Fornitore e Cliente;
- il Fornitore non risponde mai di errori di contenuto e difetti relativi ai Progetti, se tali errori o difetti sono riconducibili alla scorretta gestione dei Progetti da parte del Cliente, come per esempio nel caso che il Cliente aggiunga o integri il Progetto con applicazioni o processi non preventivamente concordati con il Fornitore.
- In ogni caso il Cliente è informato che il danno massimo complessivo che il Cliente può chiedere al Fornitore a titolo di risarcimento danni non può mai eccedere il Prezzo complessivo del Contratto relativo al quale sorge la richiesta di danni da parte del Cliente.
- Nel caso in cui uno specifico Progetto rappresenti particolari complessità, e a condizione che il contratto contenga la dicitura “obbligazione di mezzi, ai sensi dell’art. 14.3 delle condizioni generali di fornitura della Datatellers”, il Fornitore è obbligato non al raggiungimento del risultato, ma è obbligato a fare tutto il possibile e a regola d’arte per raggiungere il risultato.
Art. 15 Proprietà intellettuale e segni distintivi
- I contenuti grafici, multimediali, di codice sorgente e testuali sviluppati dal Fornitore nella redazione del Progetto, nonché le bozze operative precontrattuali, sono tutelati dalla normativa sul diritto d'autore, ma costituiscono, con la unica eccezione di cui all’art. 10.1 sopra, oggetto di proprietà intellettuale del Cliente.
Art. 16 Servizi post-vendita
- Servizi post-vendita non accordati espressamente e per iscritto nel contratto sono da considerarsi a pagamento, secondo i prezzi per servizi simili applicati dal Fornitore in tale periodo. A titolo esemplificativo sono considerati servizi post-vendita i servizi resi dal Fornitore:
- per incompatibilità del Progetto con il sistema informatico adoperato successivamente dal Cliente;
- per rimediare problematiche collegate alla gestione errata dei Progetti da parte del Cliente;
- per aggiungere applicazioni e/o processi al Progetto (per esempio nel caso che tali processi peggiorano l’esperienza dell’utente);
- per aggiornare i Progetti nel corso del tempo;
- etc.
Art. 17 Comunicazioni
- Le comunicazioni tra le parti sono inoltrate a mezzo e-mail.
- Le contestazioni e le comunicazioni di recesso avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo stokastica@legalmail.it
- Il Cliente è tenuto ad aggiornare Stokastica su qualsiasi variazione intervenuta in merito ai propri dati identificativi. Tutte le comunicazioni inviate da Stokastica all’ultimo indirizzo, fisico o telematico, reso noto dal Cliente si considereranno da questo conosciute.
- Salvo prova contraria, nei rapporti tra Cliente e Stokastica i documenti, anche in forma elettronica, prodotti dai sistemi informatici Stokastica fanno piena prova.
Art. 18 Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, i dati conferiti ed ogni ulteriore documentazione e comunicazione connessi al Contratto saranno trattati per finalità di gestione e di esecuzione del Contratto e non saranno trasmessi, comunicati o condivisi con altri soggetti estranei alle esigenze contrattuali. In ogni caso, il Cliente è responsabile di raccogliere in anticipo tutti i consensi necessari in rispetto alla condivisione con il Fornitore di dati che siano tutelati dal diritto della privacy in conformità con le disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, del GDPR 679/2016.
Art. 19 Legge applicabile e foro competente
- Per tutto quanto non previsto nel Contratto si applica la legge italiana.
- Per ogni controversia inerente l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione del Contratto ed ogni altra situazione giuridica soggettiva derivante dal Contratto, è esclusivamente competente il Foro di Bolzano.
Art. 20 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni generali di fornitura, si fa riferimento a quanto convenuto in seno ai singoli rapporti contrattuali nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.